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Deve dirlo la Cassazione: il distanziamento va garantito anche nel Centro Mattei

La Corte si è pronunciata sul diritto alla salute nei Cas accogliendo il ricorso dell’Asgi, che nel marzo 2020 si era rivolta al Tribunale per denunciare che nella struttura bolognese era impossibile rispettare la misura anti-Covid: “È una grande vittoria. Chi è accolto in un centro di accoglienza non va discriminato”, esulta l’associazione di giuristi.

16 Febbraio 2022 - 12:32

Nasce tutto dalle condizioni di affollamento nel Cas di via Mattei denunciate due anni fa, in piena pandemia: ora si è espressa la Cassazione riconoscendo che il diritto al distanziamento contro il Covid e quindi alla salute va garantito anche nelle strutture di questo tipo. “È una grande vittoria. Chi è accolto in un centro di accoglienza non va discriminato”, sintetizza l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che nel marzo 2020 si rivolse al Tribunale “chiedendo che il ministero dell’Interno, il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio L’Arcolaio- ricorda l’associazione- garantissero ai richiedenti asilo ospiti del Cas Mattei il distanziamento personale imposto dalle misure anti-Covid, denunciando che nella struttura non erano rispettate in quanto gli ospiti erano costretti a vivere in stanze di 8-10 persone e senza spazi comuni compatibili con dette misure. Il Tribunale ha per tre volte respinto la causa dichiarando che doveva essere proposta davanti al Tar in quanto il Cas è un contesto nel quale il ministero (e gli altri soggetti) hanno potere discrezionale, condannando pesantemente Asgi al pagamento delle spese di giudizio”. Dopo due anni “la Corte di Cassazione ha dato ragione ad Asgi, dichiarando che il diritto alla salute, anche dei richiedenti asilo, va esaminato dal Giudice ordinario, cioè dal Tribunale, perchè non vi è potere discrezionale a fronte di misure pre-determinate dal legislatore in modo tale da non consentirne attuazioni differenziate e discriminatorie (le misure sul distanziamento personale)”.

Per l’Asgi si tratta di “una decisione importantissima, perchè riconosce che il diritto alla salute (così come tutti i diritti fondamentali) va garantito a tutti, senza discriminazione alcuna e che la sua tutela appartiene alla giurisdizione ordinaria”.

Dall’esame delle fonti normative e anche delle circolari ministeriali “si desume l’assenza di alcun margine di discrezionalità in ordine all’applicazione o meno della misura del distanziamento”, ha sentenziato la Cassazione, aggiungendo che “nessun potere pubblico può incidere sul diritto alla salute degli ospiti, sub specie di diritto al distanziamento sociale, fino al punto da degradarlo ad interesse legittimo”. Di conseguenza, “rispetto al diritto a che ci sia un certo distanziamento, la pubblica amministrazione e con essa il gestore dei centri di accoglienza sono dunque mere longae manus di quel diritto, tenute a garantirlo alla stregua dell’adempimento di un rapporto obbligatorio nel quale il gestore è mero intermediario tra la legge ed i destinatari della protezione, nel caso di specie i richiedenti asilo ospiti del Cas Mattei, e garante del rispetto di siffatta situazione giuridica soggettiva”.

La Corte, poi, sottolinea che “il dovere di salvaguardare la salute dei soggetti richiedenti asilo accolti nei Cas risulta intimamente legato al principio di solidarietà nella sua proiezione verticale, pubblica ed istituzionale, e per ciò stesso improntato ad impedire forme discriminatorie di tutela, quando appunto entrano in gioco posizione soggettive riferibili a persone che versano, spesso, in situazione di evidente vulnerabilità proprio in ragione della condizione di richiedente asilo e dell’impossibilità di regolare autonomamente la propria esistenza all’interno delle strutture di accoglienza”.