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Napoli / Global forum 2001, prescrizione per i sequestratori della caserma Raniero

In primo grado dieci poliziotti erano stati condannati per sequestro di persona. Furono le prove generali, quattro mesi prima, del G8 di Genova.

10 Gennaio 2013 - 11:18

di Checchino Antonini da Popoff

«La parola prescrizione fa scendere il sipario sulla vicenda delle violenze nella caserma Raniero dopo la manifestazione No Global a Napoli il 17 marzo 2001», fanno sapere Giancarlo Pezzuti e Liana Nesta, del LegalTeam Italia e avvocati di parte civile nel processo. Ottanta manifestanti furono sequestrati e brutalizzati dopo una caccia all’uomo violentissima o pescati nei pronto soccorsi. Un corteo intero fu assalito come in una tonnara a Piazza Municipio. Le prove generali della macelleria messicana di Genova, pochi mesi dopo. Il capo della polizia era già De Gennaro ma il ministro degli Interni era il “democratico” Bianco.

In primo grado, era stato accertato che «nessuna disposizione normativa poteva giustificare il trattenimento dei giovani all’interno della Caserma Virgilio al fine di essere identificati e, prima ancora, oggetto di quello che può essere tranquillamente definito come un vero e proprio rastrellamento».

In particolare, il primo grado aveva riconosciuto la sussistenza del reato di sequestro di persona e con questa motivazione il 22 gennaio 2010 erano stati condannati dieci poliziotti, tra i quali due funzionari, Fabio Ciccimarra (condannato dalla Corte di Cassazione in via definitiva il 2 luglio 2012 per i fatti relativi all’irruzione nella scuola Pertini/Diaz a Genova il 21 luglio del 2001) e Carlo Solimene, cui era stata inflitta la pena di due anni e otto mesi.

Quanto ai due funzionari, «avevano da un lato il dovere di verificare se esistevano le condizioni per trattenere nella caserma contro la loro volontà i ragazzi che vi erano stati condotti, allo scopo di perquisirli e identificarli (per cui sarebbe stato loro obbligo, una volta accertato, come era possibile fare facilmente, che tali condizioni non sussistevano, rimettere in libertà i fermati); dall’altro, quello di vigilare per evitare che nei confronti dei giovani condotti nella sala benessere venissero consumate ulteriori limitazioni ingiustificate della loro libertà di movimento».

«Il trasferimento coatto di oltre ottanta persone presso la caserma nella presunzione era stata ordinata sull’errato presupposto che, essendosi verificati scontri di piazza nel corso dei quali erano stati commessi dei reati, tutti coloro i quali avessero fatto ricorso alle cure dei presidi di emergenza non solo avevano sicuramente preso parte alla manifestazione, ma vi avevano partecipato in qualità di protagonisti degli scontri e, quindi, di soggetti attivi dei reati astrattamente ipotizzabili – spiegano i legali citando passi della sentenza – dunque il “rastrellamento” era preordinato a perquisizione, identificazione e fotosegnalamento di chiunque, a qualsiasi titolo si fosse portato presso i nosocomi cittadini in quel giorno.

Le lunghissime indagini, seguite da un’articolata istruttoria dibattimentale lunga più di cinque anni, hanno dimostrato l’infondatezza dell’originaria motivazione. In realtà dagli ospedali erano stati condotti alla Raniero «soggetti che erano già stati identificati nei posti di polizia dei pronto soccorso o persone che neanche avevano preso parte alla manifestazione e che si erano semplicemente limitate ad accompagnare in ospedale chi si era ferito o che si erano ferite in altro modo, nulla sapendo della manifestazione pur non avendo manifestato, essendosi ferite in altro modo, si erano recate in pronto soccorso per farsi medicare».

Nonostante le parti civili abbiano sollevato una questione di legittimità costituzionale nei confronti della normativa in tema di prescrizione, modificata in senso più favorevole dalla legge ex Cirielli nel 2005, il decorso del tempo sancisce la non punibilità dei responsabili delle condotte criminose. Quei dieci poliziotti potranno rifarlo in qualsiasi momento. La prescrizione non sortisce alcun effetto nei confronti di due di loro che avevano rinunciato a questo beneficio, Tedesco Daniamo e Manna Raffaele, per i quali la pena inflitta viene ridotta a pochi mesi e per la quale verrà, comunque, applicato l’indulto. Resta però confermato il risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, anche se da liquidarsi in separata sede, e la decisione, in sostanza conferma, seppur indirettamente, l’impianto accusatorio che aveva fatto scattare la misura cautelare dei domiciliari per otto dei soggetti imputati. Quel giorno i sindacati di polizia di Napoli fecero una catena umana per impedire l’arresto dei colleghi archiviando, in sostanza, qualsiasi teoria sulle mele marce e le mele buone.