Deve essere riconosciuta come attenuante, secondo la Cassazione che ha rinviato in appello le condanne a otto attiviste e attivisti di Làbas per la resistenza allo sgombero dell’ex caserma Masini nell’agosto 2017.
La Corte d’appello di Bologna, raccogliendo le indicazioni di una precedente pronuncia della Cassazione, ha riconosciuto l’attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale a otto persone a processo per i fatti avvenuti l’8 agosto 2017, durante lo sgombero di Làbas dall’ex caserma Masini di Bologna.
“Un importante riconoscimento del valore politico e sociale di quell’esperienza, nonché dell’azione di chi con il proprio corpo l’ha difesa, creando un importante precedente giurisprudenziale”, commenta in rete il centro sociale, ora attivo in vicolo Bolognetti, sottolineando che questa pronuncia “non solo comporta una rideterminazione delle pene inflitte” che sono tra i quattro e i cinque mesi ma “rappresenta anche un importante riconoscimento del valore politico e sociale di quell’esperienza, nonché dell’azione di chi l’ha difesa, creando un importante precedente giurisprudenziale”. Si tratta infatti di uno dei primi casi in cui l’attenuante del particolare valore morale o sociale viene riconosciuta in relazione all’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, uno dei capi di imputazione contestati.
Erano stati i legali delle otto attiviste e attivisti (Elia De Caro, Simone Sabattini e Francesca Cancellaro), nel loro ricorso, a segnalare come “vizio di motivazione” la mancata concessione dell’attenuante nella sentenza d’appello. Il valore sociale e culturale di Làbas, infatti, era stato “esplicitamente ed implicitamente riconosciuto dalle istituzioni e dal Comune, con la concessione di altro spazio dedicato”, scrivono i giudici di Cassazione, ma la Corte d’Appello aveva ritenuto prevalente “la gravità della condotta”, in relazione a “incolumità pubblica e lesione del diritto di proprietà”: una “entità del tutto eterogenea e quindi non astrattamente comparabile”. La Cassazione ha inoltre ritenuto inapplicabile, rispetto alle accuse di lesioni, l’aggravante di avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, poiché “non si configura quando lo stesso delitto (lesioni, ndr) concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale” diversamente si giudicherebbe due volte la stessa condotta.
L’attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale era stata riconosciuta recentemente anche a tre attivisti di Ultima generazione condannati per un blocco della tangenziale dello scorso novembre.