Mentre il dibattito sulla sicurezza torna a farla da padrone in città, la Prefettura nega l’accesso ai dati di dettaglio sui controlli effettuati nelle aree interessate dal provvedimento e il Tar si posiziona sulla stessa linea.

A Bologna questo inizio di nuovo anno ha visto riaccendersi il dibattito sulla sicurezza, in particolare a seguito di un tragico episodio: l’uccisione di un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, nell’area della stazione ferroviaria. Si tratta di un luogo che rientra nella cosiddetta zona rossa ed è anche su questo provvedimento, una delle misure-bandiera del governo Meloni in materia di sicurezza, che si è concentrata la discussione pubblica. Ma proprio negli stessi giorni è circolata anche un’altra notizia relativa alle zone rosse, sulle quali – è bene ricordarlo – Bologna ha fatto da apripista a livello nazionale con il benestare dell’amministrazione cittadina: la difficoltà di avere a disposizione dei dati in forma articolata che consentano di capire meglio come funziona e quali conseguenze comporta questo strumento così delicato, soprattutto in riferimento ai controlli eseguiti dalle forze dell’ordine e spesso sbandierati dal ministro Matteo Piantedosi.
E’ venuto fuori, infatti, che la Prefettura ha respinto una richiesta formale avanzata proprio per ricevere una serie di informazioni di dettaglio sui controlli: una porta chiusa a cui si è poi affiancato anche il parere del Tar dell’Emilia-Romagna. Tutto parte dal bilancio pubblicato lo scorso aprile dall’Ufficio di Governo per dare conto dei risultati ottenuti nei mesi precedenti nelle aree intorno alla stazione: 17.000 persone identificate e 156 ordini di allontanamento. In considerazione della genericità dei dati diffusi, era stata l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che ha più volte segnalato i rischi di profilazione razziale nei controlli di polizia, a fare una richiesta di accesso civico generalizzato chiedendo: il numero dei controlli effettuati nei confronti dei cittadini italiani, comunitari ed extra Ue, suddivisi per nazionalità e genere; il numero dei destinatari degli ordini di allontanamento, sempre suddivisi per nazionalità e genere; quanti tra i soggetti allontanati abbiano subito una condanna definitiva, siano sottoposti a procedimento penale o abbiano precedenti di polizia, indicando i reati contestati e specificando quante siano gli stranieri coinvolti; il numero delle persone denunciate per non aver osservato l’allontanamento, in base al Codice penale o al Tulps e anche in questo caso indicando il numero di stranieri. Oltre a questi dati, poi, l’Asgi ha chiesto anche diversi documenti e relazioni riguardanti l’istituzione delle zone rosse e i controlli effettuati.
Ma la richiesta di accesso è stata respinta e l’Asgi, a sua volta, ha presentato un ricorso al Tar contro la stessa Prefettura e il ministero dell’Interno. Anche questo tentativo, però, non è andato a buon fine poichè i giudici amministrativi hanno dato ragione alla Prefettura, che aveva motivato la propria decisione “sia in considerazione delle esigenze di sicurezza sottese, sia in ragione del fatto che evadere la richiesta avrebbe comportato una complessa attività di elaborazione”, viene spiegato nella sentenza del Tar, in base alla quale il ricorso dei giuristi “non può trovare positivo apprezzamento. Il provvedimento che ha negato l’accesso agli atti richiesti, infatti, appare adeguatamente motivato nella parte in cui esclude l’accesso non a documenti, ma a dati la cui elaborazione richiederebbe attività di elaborazione non prevista”.
Palazzo Caprara, dunque, ha “legittimamente negato l’accesso generalizzato, in ragione del fatto che ciò avrebbe comportato una ponderosa attività di selezione, estrazione e rielaborazione di dati, catalogati per periodo, nazionalità e genere dei soggetti controllati, informazioni su procedimenti penali e condanne, precedenti di Polizia, titoli di reato- afferma il Tar- il tutto in contrasto con il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione non è tenuta, nel caso di istanze di accesso manifestamente onerose, a effettuare una attività di elaborazione dei dati o documenti richiesti, non essendo previsto un obbligo in tal senso nella normativa vigente”. Inoltre, non si può escludere che “la conoscenza dei dati nelle forme richieste comporti un grave rischio di violazione della privacy degli interessati dai controlli”, aggiungono i giudici amministrativi.
Riguardo poi ai documenti sulla nascita delle zone rosse, per il Tar è condivisibile la motivazione fornita dalla Prefettura a supporto del diniego, che è “fondato sull’esigenza di escludere una conoscenza di atti e dati che potrebbe ingenerare il rischio della violazione dell’interesse alla sicurezza pubblica”. Gli atti in questione “costituiscono, infatti- continua la sentenza- i presupposti per l’adozione di provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, di per sé sottratti all’accesso e dei quali pertanto condivide la natura di atto secretato e sottratto alla pubblica ostensione“. Infine, il Tar dà ragione alla Prefettura anche rispetto al diniego di trasmettere all’Asgi le relazioni sugli esiti dell’attività svolta che sono state comunicate all’Ufficio di gabinetto del ministero dell’Interno. I giudici, infatti, ritengono di poter condividere quanto già affermato dalla giurisprudenza e, in particolare, da una recente sentenza del Tar di Napoli: secondo questo pronunciamento, le relazioni citate “possono rientrare tra i documenti preparatori alle deliberazioni del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica in quanto, riferendo sulle misure implementate nelle diverse aree considerate a rischio, nonché sugli eventuali provvedimenti adottati, si pongono come valutazioni ed elaborazioni dell’attività di prevenzione svolta dalle Prefetture, come tali finalizzate non alla rendicontazione pubblica, ma all’adozione di provvedimenti incidenti sulla tutela pubblica e sulla sicurezza pubblica”; di conseguenza, “la divulgazione di tali atti presenterebbe una diretta incidenza sull’azione di prevenzione”. Con queste ragioni, dunque, il Tar dell’Emilia-Romagna ha deciso di respingere il ricorso, condannando anche l’Asgi al pagamento delle spese processuali.
Il risultato, insomma, è che nonostante gli allarmi e le critiche espresse da moltissime voci sulle zone rosse, queste continuano ad essere in vigore e non c’è neanche la possibilità di approfondirne – dati alla mano – il funzionamento, nonostante le forti implicazioni che si portano dietro in termini di compressione delle libertà individuali e discrezionalità del potere di polizia. Intanto, possono esserci molti dubbi sul fatto che servano davvero a qualcosa rispetto a quegli stessi obiettivi di “sicurezza” che il Governo mette costantemente al centro della propria comunicazione politica: di certo c’è però che pur essendo in teoria uno strumento “contingibile e urgente”, le zone rosse continuano ad essere in vigore e diventano sempre di più uno strumento ordinario di gestione del territorio, perfetto paradigma di quel circolo vizioso in cui paura e propaganda si alimentano a vicenda.
Non sarà per questi motivi che i dati sulle zone rosse non si possono conoscere?
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