Acabnews Bologna

Contestare il consiglio comunale non è reato, né tantomeno eversione

Cade miseramente un altro dei teoremi di Giovagnoli: quarantasette attivisti di Crash, Tpo e Rete Universitaria prosciolti dal gup perché il fatto non sussiste

16 Marzo 2010 - 14:00

Il 9 ottobre 2006, due giorni dopo il corteo antirazzista della No Border Parade, decine di attivisti avevano organizzato un blitz in consiglio comunale con striscioni e cori, per chiedere conto all’amministrazione Cofferati della promessa mai mantenuta di chiudere il Cpt (Centro di permanenza temporanea, ora Cie) dell’ex caserma Chiarini, in via Mattei.

La contestazione, in un periodo in cui, dalle mamme insoddisfatte del vitto agli asili nido ai cattolici scontenti del presepe, al consiglio comunale del lunedì slogan e fischietti erano quasi un appuntamento fisso, durò circa mezz’ora, e si sciolse quando, grazie alla mediazione di alcuni consiglieri, fu disposto che gli attivisti avrebbero potuto esporre il proprio punto di vista sul Cpt nella successiva commissione consiliare sulle poltiche sociali, il 17 ottobre, cosa che poi avvenne regolarmente, senza che ciò poi ottenesse effetti sulle decisioni della giunta a riguardo

Il successivo gennaio Giovagnoli inviò quarantasette avvisi di fine indagine per violenza a corpo politico dello stato a fine di eversione dell’ordine democratico, contemporaneamente a quelli per la contestazione dell’assessore alla casa Merola del 10 ottobre. Un comunicato dei collettivi, di fronte all’ennesimo ricorso da parte di Giovagnoli all’aggravante prevista dalla “Legge Kossiga” del 1980, parlò di «una cultura giuridica reazionaria, contro la partecipazione alle scelte fondamentali del vivere comune, contro ogni forma di autorganizzazione sociale diversa dalla politica istituzionale e partitica».
A distanza di oltre tre anni, mentre Giovagnoli continua a far danni a Rimini, a Bologna i suoi procedimenti per eversione cadono come tessere del dominio: negli ultimi mesi, prima della pronuncia di oggi, il gup aveva analogamente negato il rinvio a giudizio per un’autoriduzione sul treno per raggiungere un corteo romano e sulla contestazione a Merola di cui sopra.