La legge 354 è stata svuotata nei suoi contenuti, la situazione nelle galere italiane è sempre più grave. L’abolizionismo è una “utopia necessaria” per battersi per politiche concrete di decarcerizzazione.
I convegni abbondano ma la situazione peggiora
La riforma penitenziaria del 1975 è in questi giorni celebrata a Bologna con una serie di convegni. Il primo si è tenuto nel carcere della Dozza, organizzato dalla Camera Penale, e che ha visto la presenza di Adriano Sofri e dell’avvocato Alessandro Gamberini. C’è n’è stato un altro all’Oratorio di San Filippo Neri (con personaggi del “calibro” di Luciano Violante, dell’ex ministra Marta Cartabia, dell’ex garante nazionale dei detenuti Mauro Palma) in cui si è parlato di ordinamento penitenziario tra utopie e realtà e di senso della pena nel ventunesimo secolo. Un terzo incontro si terrà il 5 dicembre presso la sede dell’Assemblea Legislativa, nato dalla collaborazione tra il Garante regionale delle persone private della libertà personale e il Provveditorato regionale dell’Emilia-Romagna e Marche dell’Amministrazione penitenziaria, dove verranno ripercorsi i 50 anni di “una norma che, seguendo gli eventi del Paese, non ha mai perso il suo primario obiettivo: l’attenzione alla persona, ai suoi diritti, alla sua possibilità di riscatto”.
Tra questi eventi dal timbro piuttosto istituzionale, imperlati nella Casa circondariale di via del Gomito dalla presenza di una manciata di detenuti, si è tenuto (casualmente) il 29 novembre a Vag61 un corposo “polpettone abolizionista”, che ha messo insieme la presentazione di due bei libri, “Oltre la fabbrica dell’esclusione” (di Ludovica Cherubini Scarafoni) e “Aboliamo il carcere” (di Giulia De Rocco, e lo spettacolo teatrale di Filo Sottile “Far finta di esserne fuori”. In quel contesto, alla presenza di tante ragazze e tanti ragazzi, si è dato vita a uno spazio di prova per “un’utopia concreta”, discutendo di “un immaginario che sembra inattuabile” supportato dalla quotidianità di azioni palpabili tese a favorire percorsi di “decarcerizzazione” e di critica al “populismo penale.
Insomma, di questi tempi, di carcere si parla spesso (e la cosa non fa di certo schifo), che poi si riesca a modificare le condizioni di vita delle persone ristrette o a intaccare i meccanismi di oppressione su cui si basano le strutture detentive è difficile da dimostrare.
I cinquant’anni della legge 354
I cinquant’anni che ha compiuto la legge 354 del 1975 (“Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà”) sono la dimostrazione che disposizioni basate (sulla carta) “a principi di umanità” sono rimaste tali a fronte di “emergenze politiche” che si sono susseguite a prescindere dai governi di diverso colore.
La legge 354 fu, al momento della sua approvazione, la risposta “riformista” alle rivolte delle carceri del 1969 e dei primi anni Settanta.
Si parlò di svolta storica, di superamento della concezione retributiva della pena, finalmente, a quasi trent’anni della promulgazione della Carta Costituzionale, venivano recepiti i principi contenuti nell’articolo 27 (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”). Veniva messo definitivamente da parte il regolamento carcerario fascista del 1931 che, nella applicazione della pena, aveva come strumenti privazioni e sofferenze fisiche, per favorire il pentimento e la rieducazione del reo. Attraverso quotidiane pratiche di violenza e di violazione del rispetto della dignità della persona si ricercava un’adesione coatta alle regole.
Nel regolamento del 1931, al primo posto, c’era la dimensione organizzativa dell’amministrazione penitenziaria con le sue esigenze di disciplina.
Teoricamente l’essenza della Legge 354/1975 si basava su principi di umanità tesi a favorire il reinserimento sociale del detenuto, puntando a superare la logica della mera custodia, introducendo un “trattamento individualizzato” basato su percorsi lavorativi, istruzione, attività culturali, ricreative e sportive, nonché sugli opportuni contatti con il mondo esterno e sui rapporti con la famiglia. La privazione della libertà, che rappresentava l’aspetto afflittivo della pena, diventava il mezzo per tendere al recupero sociale del condannato. La riforma del 1975 interveniva poi sui vari aspetti dell’istituzione carceraria, quali, per esempio, le spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, gli edifici penitenziari, l’igiene personale, il servizio sanitario, nonché le attrezzature per le attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione. Nei confronti dei condannati e degli internati era predisposta l’osservazione scientifica della personalità, “per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale”.
Un principio importante era la possibilità dell’entrata in carcere, sulla base di progetti, di volontari e volontarie per uno scambio (mai previsto prima) tra popolazione detenuta e persone libere.
Altri principi della legge 354 erano la discontinuità della pena attraverso “permessi premio” per permettere ai detenuti di riallacciare periodicamente i rapporti con il mondo esterno, a partire da quelli familiari, e la liberazione anticipata. Inoltre si parlava di misure alternative alla detenzione (lavoro esterno, semilibertà, affidamento in prova ai servizi sociali, libertà condizionale), dopo aver scontato almeno la metà o due terzi della pena.
L’affidamento in prova ai servizi sociali diveniva la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolgeva interamente al di fuori dell’ambiente penitenziario, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dalla condizione di privazione della libertà.
Inoltre, c’era la novità dell’istituzione della magistratura di sorveglianza chiamata a gestire permessi e misure alternative, attuando così una collaborazione inedita con l’amministrazione penitenziaria.
La legge del ’75 svuotata
Nella seconda metà degli anni ’70, con le cosiddette leggi d’emergenza antiterrorismo, furono emanati vari provvedimenti che, per “esigenze di sicurezza e disciplina”, limitarono notevolmente l’applicazione di misure a favore dei detenuti, soprattutto in materia di permessi.
Nel 1986, con la cosiddetta Legge Gozzini, che interveniva su vari aspetti del trattamento penitenziario, vennero emanate nuove norme sulle funzioni della magistratura di sorveglianza, sulle misure di sicurezza, sul regime di sorveglianza particolare ed, inoltre, venne modificato l’ambito applicativo delle misure alternative alla detenzione con l’introduzione di nuovi istituti, tra cui la detenzione domiciliare e la liberazione anticipata (misura di natura premiale che permetteva in caso di buona condotta una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata).
Il quadro normativo relativo alla concessione delle misure alternative fu poi modificato in termini restrittivi tra il 1991 e il 1992 , in seguito all’approvazione di alcuni provvedimenti in materia di criminalità organizzata. Furono interventi legislativi che subordinavano la concessione (o la revoca) delle misure a una “concreta attività di collaborazione” con la giustizia. Si trattava dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario che limitava l’accesso ai cosiddetti benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) e che, con il comma 1 (modificato da ultimo nel 2009), escludeva, per un elenco tassativo di reati, che il condannato potesse accedere ai benefici penitenziari, a meno che non ci fosse una sua collaborazione con la giustizia.
Sempre in tema di accesso alle misure alternative va anche segnalata la legge Simeone n.165 del 1998, che intendeva limitare il ricorso al carcere per l’espiazione di pene particolarmente brevi. A questo scopo era previsto che il pubblico ministero potesse, in casi specifici, sospendere l’ordine di esecuzione al fine di consentire al condannato di presentare istanza al tribunale di sorveglianza per ottenere misure alternative alla detenzione oppure richiedere la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per condanne che non superassero i tre anni (o i quattro anni per condannati in condizioni di tossicodipendenza).
Il “riformismo penale” cosa ha prodotto?
Questi continui cambiamenti stanno a dimostrare che, dopo la riforma del ’75, le misure alternative non sono mai state utilizzate con solidi criteri di razionalità e di certezza, ma la discrezionalità con cui sono state concesse, a seconda degli umori del momento, dimostra una forte contraddittorietà nel rapporto tra l’applicazione delle misure e l’andamento della popolazione detenuta e, sicuramente, non sono servite per una riduzione o un calmieramento del numero di persone rinchiuse in carcere. Anzi, un dato che va riscontrato è che la popolazione detenuta ha cominciato gradualmente a crescere. Altro elemento importante è che l’estensione delle misure non si è mai tradotta in un effettivo aumento della loro concessione. Se il numero delle concessioni è aumentato è perché il numero dei detenuti e delle detenute è progressivamente cresciuto. Infatti, negli ultimi anni, c’è stato un vero e proprio boom penitenziario, in precedenza mai così consistente.
Le politiche penali “riformiste” che vedevano il carcere come strumento di reinserimento sociale hanno lasciato il campo a politiche che guardano alla detenzione unicamente come strumento repressivo per togliere dalla circolazione determinati soggetti: la pena come deterrente e la prevenzione speciale con il compito di mettere in condizioni di non nuocere possibili rei. Il reinserimento è l’ultimo dei problemi.
Oggi, per esempio, per fronteggiare le masse di migranti e il numero sempre più grosso di emarginati, si fa ricorso alle mere misure di contenimento, dai tratti spesso persecutori.
Il cittadino si sente fortemente minacciato da queste nicchie di esclusione sociale, il sistema penale risponde con i tradizionali rimedi, ossia attraverso una politica di espansione del sistema repressivo, selezionando i soggetti a rischio di devianza e individuandoli come destinatari delle politiche di controllo penale. Ormai il ricorso alla pena ha quasi esclusivamente il tratto custodialista e della severità, ogni ipotesi di tipo correzionalista è messa da parte.
Le politiche penali puntano dritto verso il tema ossessivo della sicurezza. La compressione in norme sempre più limitative, il ricorso allo stato di eccezione, sono state caratteristiche ricorrenti della storia italiana. “Allarmi” sbraitati ad intervalli frequenti, da vari governi, sono stati il recinto entro il quale la libertà delle persone può essere sacrificata alla emergenza di turno.
Le misure alternative di Nordio
Dire, pertanto, che la riforma penitenziaria del ’75, a cinquant’anni di distanza, è rimasta abbondantemente sulla carta, non è assolutamente una forzatura. Continui provvedimenti emergenziali hanno avuto come conseguenza un aumento significativo della carcerizzazione. Il sovraffollamento carcerario è diventato una costante del sistema penitenziario italiano e, quindi, non c’è da meravigliarsi se la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per “trattamento inumano o degradante” per la condizione detentiva con “evidente mancanza di spazio personale” delle sue prigioni.
La drammaticità dei problemi delle nostre galere è evidenziata dal numero altissimo di suicidi che ogni anno viene registrato, insieme alle migliaia di episodi di autolesionismo che si verificano.
Col governo fascio-leghista di Giorgia Meloni la situazione si è ancora di più aggravata. Di tanto in tanto i suoi ministri ne sparano una, senza mai affrontare gli enormi problemi che esistono negli istituti di pena.
E’ di queste settimane la sparata del ministro della giustizia Carlo Nordio che, di fronte alle richieste di amnistia e indulto che si sono levate da varie parti (in primo luogo dalle Camere Penali) ha negato l’utilizzo di questi strumenti da lui definiti “lineari”, propendendo “in attuazione della normativa già esistente, abbiamo accertato che 10.105 detenuti cosiddetti definitivi – con pena residua sotto i 24 mesi, per reati diversi dagli ostativi di cui all’articolo 4 bis O.P. e che negli ultimi 12 mesi non hanno riportato sanzioni disciplinari gravi – sono potenzialmente fruitori di misure alternative alla detenzione in carcere”.
Come procedere per raggiungere questo obiettivo? “A tal fine, il ministero ha costituito una task force che ha avviato interlocuzioni con la magistratura di sorveglianza e i penitenziari per favorire la fruizione delle misure alternative da parte di chi ne ha diritto e così deflazionare le presenze nelle carceri”.
Insomma, fuffa… Per potere avere una misura alternativa simile a quella descritta occorre, oltre al lavoro, anche un alloggio. Quindi, di fronte a una situazione abitativa come quella che si vive in città come Bologna, quella misura si arena ancora prima di partire.
Prendiamo ad esempio la procedura necessaria nel nostro territorio per trovare un alloggio presso enti preposti a questo compito e potere così sperare in un affidamento ai servizi sociali in prova. Per quanto riguarda l’accoglienza presso Casa Corticella (struttura della Curia, gestita dal Ceis, per accogliere detenuti in permesso o in misura alternativa – una ventina di posti, diversi già occupati) o in uno degli alloggi gestiti dall’Avoc (associazione di volontariato che gestisce alcuni appartamenti) o nei pochi posti letto del “progetto dimittendi”, da un po’ di tempo non vengono più fatti collocamenti diretti, ma solo attraverso il cosiddetto tavolo territoriale Tpr. La procedura prevede la segnalazione del detenuto al tavolo fatta dall’educatore del carcere. Durante la discussione del caso nel tavolo Tpr si decideranno le misure da intraprendere per l’affidamento in prova ai servizi sociali presso una delle strutture.
Cos’è il Tpr? Asp Città di Bologna, attraverso l’Area Coesione Sociale, realizza per conto del Comune di Bologna i servizi declinati nell’ambito dell’Esecuzione penale, in particolare in relazione agli adulti con più di 18 anni. L’organo di riferimento che delinea e sancisce, annualmente, risorse e traiettorie di intervento in continuità con quanto programmato nel Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale e dal Piano sociale e sanitario regionale, è il Comitato locale per l’esecuzione penale adulti (presieduto dall’assessore al Welfare e composto da rappresentanti del Comune di Bologna, Asp Città di Bologna, Città Metropolitana, Istituti di Pena cittadini, Ausl Bologna, Uepe, Centro di giustizia minorile e della Conferenza regionale volontariato-giustizia).
Già solo leggere la traccia di questo iter fa andare giù di testa, pensate ad attivarlo.
Le richieste al Tpr possono essere fatte solo dai funzionari pedagogici del carcere e, solo successivamente, può essere istruito l’iter che, se va bene, dura almeno sei mesi.
Abbiamo sentito le strutture e ci è stato segnalato che, attualmente, posti non ce ne sono.
Abbiamo sentito alcuni volontari che si stanno dando da fare per cercare alloggi nei Comuni dove c’è la sede lavorativa dei detenuti da avviare in misura alternativa: quando si trova qualcosa che potrebbe essere accessibile, c’è il problema di chi si intesta eventualmente il contratto d’affitto (quando imparano che sono stranieri e in più ex detenuti la risposta è negativa).
Allora, di cosa sta parlando concretamente il ministro Nordio?
La circolare Delmastro sulle attività culturali
Il sottosegretario Delmastro (quello che gode per la mancanza di ossigeno nei che trasportano detenuti) ce l’ha fatta. Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) è bastata una circolare per rendere le attività culturali in carcere un’impresa impossibile. Da qualche settimana infatti le iniziative negli istituti, per essere approvate, devono passare prima a Roma.
Il risultato? Che le richieste arrivano sul tavolo del Dipartimento, e lì rimangono fino a quando non arriva il momento di annullare tutto quello che non si è riusciti ad approvare.
Parliamo di gruppi di lettura, laboratori artistici, corsi sportivi (tutte cose introdotte con la legge del ’75). Per le/i detenute/i significano tantissimo.
Anche il cappellano del carcere bolognese della Dozza, Marcello Matté, ha protestato: “Se si esclude il volontariato dalle nostre carceri davvero la situazione diventerà, anche per chi opera, sempre più ingovernabile”. Padre Matté ha proseguito: “la situazione nel carcere della Dozza oggi è particolarmente allarmante perché aumentano le cifre del sovraffollamento. In un carcere pensato per 470 persone ce ne sono più di 800. Vuol dire che vivono quasi tutte in due in una cella pensata per uno e che devono condividere gli spazi per 21 ore al giorno, al netto delle ore cosiddette di aria o delle attività che fanno”.
Alla Dozza il sovraffollamento è costante
Anche l’Osservatorio Diritti umani, carcere ed altri luoghi di privazione della libertà della Camera penale denuncia la situazione del carcere di Bologna: “Purtroppo abbiamo superato gli 820 detenuti e il numero è in costante aumento… siamo arrivati quasi al collasso, la situazione è ingestibile come quasi tutte quelle delle altre carceri… Soprattutto in questa legislatura, stanno aumentando sia le tipologie di reato che le pene e di conseguenza le persone entrano di più in carcere… a livello nazionale, il tasso di sovraffollamento ormai sta arrivando agli stessi numeri che ci portarono nel 2013 alla famosa sentenza Torreggiani della Corte Europea, che ci ha condannato per condizioni umane e degradanti”.
Anche il Garante regionale delle persone private della libertà personale in questi giorni ha dato i numeri del sovraffollamento in Emilia-Romagna: “A Bologna ne sono presenti 818 (con una capienza di 507 posti): 90 le donne, 474 gli stranieri. A Ferrara sono presenti 397 detenuti (con una capienza di 243 posti), 176 sono gli stranieri. A Forlì sono presenti 158 detenuti (con una capienza di 144 posti): 23 le donne, 64 gli stranieri. A Castelfranco Emilia, nel modenese, sono presenti 83 detenuti (con una capienza di 191 posti), 29 gli stranieri. A Modena sono presenti 593 detenuti (con una capienza di 371 posti): 32 le donne, 354 gli stranieri. A Piacenza sono presenti 543 detenuti (con una capienza di 414 posti): 16 le donne, 368 gli stranieri. A Parma sono presenti 776 detenuti (con una capienza di 655 posti), 291 gli stranieri. A Ravenna sono presenti 85 detenuti (con una capienza di 49 posti), 39 gli stranieri. A Reggio Emilia sono presenti 315 detenuti (con una capienza di 292 posti): 19 le donne, 142 gli stranieri. A Rimini sono presenti 168 detenuti (con una capienza di 118 posti), 76 gli stranieri”.
Il Garante ha detto anche: “la priorità assoluta, adesso più che mai, è dare piena applicazione dell’ordinamento penitenziario”… Ci hanno messo 50 anni e ancora non sono riusciti ad applicarlo è possibile poterci credere ancora?
No… non è più possibile (se mai lo sia stato), solo se i movimenti porranno al centro delle loro istanze anche la “questione carceri”, solo se un discorso abolizionista riuscirà a darsi gambe concrete (denuncia e attenzione costante, percorsi di decarcerizzazione e di depenalizzazione), qualcosa potrà cambiare.
La politica delle istituzioni ha fallito, solo dal basso possiamo tentare di “liberarci della necessità del carcere”.
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